Il Consiglio di Stato riapre la partita sulla Fondazione Corrado Alvaro. Con un decreto monocratico depositato il 2 luglio, la presidente della Terza Sezione, Rosanna De Nictolis, ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria, sospendendo l'efficacia della sentenza con cui, appena venti giorni prima, il TAR Calabria aveva annullato il commissariamento dell'ente culturale di San Luca.

La motivazione è contenuta in poche righe, ma il suo significato è chiaro: prima della decisione collegiale «occorre assicurare che non si producano effetti irreversibili». Tradotto: fino alla camera di consiglio del prossimo 30 luglio la pronuncia del TAR resta congelata e il quadro giuridico rimane quello esistente prima della sentenza di primo grado.

Non è una decisione sul merito. Il Consiglio di Stato non stabilisce se il commissariamento fosse legittimo o illegittimo e non anticipa l'esito dell'appello. Ma rappresenta il primo riconoscimento del fatto che le questioni sollevate dall'Amministrazione statale meritano un approfondimento davanti al collegio.

È l'inizio della seconda fase di una vicenda che, nel corso degli ultimi mesi, è progressivamente uscita dai confini di un ordinario contenzioso amministrativo. Perché il caso della Fondazione Corrado Alvaro non riguarda più soltanto il destino di un ente culturale. Dietro le oltre cinquanta pagine dell'appello depositato a Palazzo Spada si confrontano due diverse idee del ruolo dello Stato nella vigilanza sulle fondazioni riconosciute.

Dal commissariamento alla sentenza del TAR

Riavvolgiamo il nastro. Il 12 giugno il TAR Calabria aveva accolto il ricorso promosso dall’ex presidente della Fondazione, Aldo Morace, e dal suo vicepresidente Tonino Perna, annullando il decreto con cui la Prefettura di Reggio Calabria aveva disposto lo scioglimento del CdA del’ente, la nomina del commissario straordinario Luciano Gerardis e gli atti adottati durante la gestione commissariale, compresa l'approvazione del nuovo statuto e la successiva iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Secondo il Tribunale amministrativo, l'Amministrazione non aveva dimostrato l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 25 del Codice civile per esercitare un potere tanto incisivo. La Fondazione, pur con criticità organizzative, aveva continuato a perseguire le proprie finalità culturali e non emergeva un'effettiva compromissione del patrimonio tale da giustificare lo scioglimento degli organi. Quella decisione sembrava destinata a chiudere il contenzioso. Per il Ministero dell'Interno, invece, rappresentava soltanto il primo grado di giudizio.

L'appello: una contestazione dell'intero impianto della sentenza

L'Avvocatura dello Stato non ha contestato singoli passaggi della decisione del TAR, ma ne ha messo in discussione l'intero impianto. La tesi è che il giudice amministrativo abbia progressivamente ristretto il significato dell'articolo 25 del Codice civile, trasformando un controllo sostanziale sull'attività della Fondazione in una verifica prevalentemente formale e, così facendo, abbia finito per ridimensionare il potere di vigilanza attribuito alla Prefettura sulle persone giuridiche private. Un primo fronte riguarda il piano processuale: quando il TAR ha pronunciato la sentenza, sostiene l'Amministrazione, il commissario straordinario aveva ormai esaurito gran parte del proprio mandato: aveva modificato lo statuto, ricostituito gli organi dell'ente e ridefinito l'assetto organizzativo della Fondazione. Gli stessi ricorrenti avevano chiarito che il loro interesse non consisteva più nel ripristino del precedente Consiglio di amministrazione, ma nell'accertamento dell'illegittimità del decreto prefettizio in vista di una possibile domanda risarcitoria. Per questo motivo, secondo l'Avvocatura, il TAR avrebbe pronunciato una decisione eccedente rispetto alla domanda rimasta in giudizio, disponendo l'annullamento del provvedimento invece di limitarsi all'eventuale accertamento della sua illegittimità. È un rilievo tecnico, ma potrebbe rivelarsi decisivo nel giudizio d'appello.

Il nodo degli atti istruttori

Un secondo fronte riguarda la documentazione acquisita nel processo. L'Amministrazione sostiene che il TAR abbia escluso dal fascicolo atti considerati essenziali, ritenendoli depositati tardivamente. Non si tratterebbe, però, di semplici produzioni difensive, ma della documentazione che aveva formato il procedimento amministrativo: relazioni istruttorie, verbali, note interne e atti acquisiti durante l'attività di vigilanza. Tra questi figurano anche gli elementi raccolti dalla Commissione di accesso nominata prima dello scioglimento del Comune di San Luca e la documentazione riguardante il ruolo ricoperto da don Pino Strangio nella Fondazione. Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'esclusione di questo materiale avrebbe inevitabilmente inciso sulla ricostruzione dei fatti operata dal TAR.

Il quadro cambia dopo l'assoluzione nel processo Gotha

Su uno degli elementi richiamati nell'istruttoria, tuttavia, il contesto è profondamente mutato. Il 25 maggio 2026 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha assolto con formula piena don Pino Strangio nel processo antimafia Gotha, ribaltando integralmente la sentenza di primo grado che, nel luglio 2021, lo aveva condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. L'assoluzione non determina automaticamente l'illegittimità del commissariamento. Resta però un dato che modifica il contesto nel quale oggi viene esaminato l'appello. Uno dei riferimenti più significativi richiamati nell'istruttoria prefettizia pare così cadere nonostante La Corte d’Appello di Reggio Calabria non si fosse ancora pronunciata quando il decreto di commissariamento venne emanato.

Che cosa significa davvero "perseguire gli scopi della Fondazione"

Il cuore della controversia riguarda però l'interpretazione dello statuto. Secondo il TAR, le attività indicate nell'articolo 3 rappresentano gli strumenti attraverso cui perseguire un'unica finalità generale: promuovere l'opera e il pensiero di Corrado Alvaro. L'Amministrazione propone una lettura diversa. Centro studi, archivio documentale, Premio Corrado Alvaro, rassegna internazionale, attività editoriali, corsi di formazione e rapporti con scuole e università non costituirebbero semplici esempi di attività culturali, ma gli stessi scopi statutari della Fondazione.

Da questa diversa interpretazione discendono due ricostruzioni opposte. Per il TAR, la Fondazione aveva comunque continuato a svolgere un'attività coerente con la propria missione culturale. Per l'Amministrazione, invece, proprio le iniziative considerate essenziali dallo statuto sarebbero rimaste in larga parte inattuate tra il 2019 e il 2024: il Premio Corrado Alvaro non organizzato per più annualità, il centro studi mai realmente operativo, la rassegna internazionale non avviata, il Comitato scientifico sostanzialmente inattivo e una rete stabile di collaborazioni accademiche rimasta, secondo l'appello, soltanto sulla carta.

Il patrimonio e il significato della decisione

Anche sul piano economico le due ricostruzioni divergono. Per il TAR, il patrimonio residuo della Fondazione escludeva l'esistenza di un rischio tale da giustificare lo scioglimento degli organi. L'Avvocatura dello Stato ribatte che il parametro corretto non è la consistenza patrimoniale in un determinato momento, ma la sua progressiva capacità di conservare valore. Perdite di esercizio, assenza di ricavi strutturali e dipendenza dai contributi pubblici costituirebbero gli indicatori di una gestione non più in grado di garantire la stabilità economica richiesta a una fondazione privata.

Cosa accade ora

Sarà ora il Consiglio di Stato a stabilire quale delle due impostazioni sia conforme al quadro normativo. Il decreto del 2 luglio non dice chi abbia ragione. Dice soltanto che la partita resta aperta. Il 30 luglio la Terza Sezione sarà chiamata a decidere se confermare la sospensione della sentenza del TAR oppure restituirle efficacia.

Intanto una cosa appare evidente: la vicenda della Fondazione Alvaro ha ormai superato i confini di un ordinario contenzioso amministrativo. È diventata il luogo nel quale si confrontano due diverse idee del rapporto tra autonomia delle fondazioni e poteri dello Stato. E, insieme, continua a raccontare una parte della storia recente di San Luca, dove ogni decisione amministrativa, ogni intervento prefettizio e ogni pronuncia dei giudici finiscono inevitabilmente per assumere un significato che va oltre il singolo procedimento e interrogano il delicato equilibrio tra legalità, istituzioni e autonomia dei corpi intermedi.