Azzarà annuncia di voler percorrere anche la via penale: «Andrò in Procura a presentare esposto»
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«Venite nei nostri uffici a visionare i faldoni». È questa la risposta che il Comune di Reggio Calabria mi ha dato, si lege in una nota diffusa da Nuccio Azzarà, dopo 33 giorni di silenzio, relativamente alla specifica richiesta di accesso agli atti sul nuovo Ponte Calopinace, opera finanziata con fondi PNRR.
Peccato che lo stesso Comune, il 18 marzo scorso, avesse imposto al richiedente di usare la propria piattaforma digitale per presentare l’istanza, definendola strumento per «visionare online lo stato di avanzamento e interagire direttamente con gli uffici».
«Il 18 marzo 2026 ho, com’è noto, presentato istanza di accesso civico generalizzato e documentale tramite il portale indicato dall’Ente. Ticket n. 00032. Oggetto: tutti i documenti relativi allo “scavalcamento in quota del torrente Calopinace”, dal progetto alle varianti, dai SAL al collaudo.
Passano i 30 giorni previsti dalla legge 241/1990. Nessuna risposta. Il 21 aprile, al giorno 33, ho inviato un sollecito attraverso la stessa piattaforma. Solo il 22 aprile arriva la nota del Dirigente del Settore Grandi Opere, prot. 0106211.U: l’Ente comunica la “possibilità di visionare la documentazione cartacea” presso gli uffici comunali.
Il caso solleva un problema di metodo nei rapporti tra PA e cittadini. La normativa è chiara: l’art. 25 della L. 241/90 prevede l’estrazione di copia dei documenti, e per gli atti informatici l’estrazione consiste nella trasmissione del file. L’art. 3-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale sancisce il diritto del cittadino all’uso delle tecnologie telematiche.
Qui il paradosso è doppio: prima si obbliga il cittadino al digitale per presentare l’istanza, poi gli si nega il digitale per ottenere la risposta. Un cortocircuito che, secondo esperti di diritto amministrativo, configura una violazione del principio di non aggravamento del procedimento».
«Per un’opera pubblica PNRR, la documentazione è formata nativamente in digitale su piattaforme di gestione documentale – spiega un tecnico sentito –. Chiedere al cittadino di venire a sfogliare carta significa trasformare un diritto in una corsa ad ostacoli».
«Ho chiesto trasparenza su soldi pubblici, non un favore – dichiara Azzarà –. Se i file sono su un computer, perché devo prendere tempo alle cose della mia vita per venire in ufficio a guardare carta? La legge dice che ho diritto al formato digitale.
Questa mattina, pertanto, ho inoltrato una diffida via PEC al Comune, chiedendo la trasmissione integrale dei file nativi e i nominativi del RUP, del Dirigente e del Direttore dei Lavori, con gli atti di nomina. In copia anche il Difensore Civico Regionale».
Decorsi 30 giorni senza risposta, il silenzio-diniego è impugnabile al TAR Calabria. Ma Azzarà annuncia di voler percorrere anche la via penale: «Andrò in Procura a presentare esposto per omissione di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. Il termine di legge era scaduto il 18 aprile. La risposta arrivata è elusiva e illegittima».
La vicenda accende i riflettori su un tema più ampio: il rapporto tra amministrazione e cittadini nell’era della transizione digitale. Quando la PA impone il canale telematico al cittadino ma poi lo rinnega per se stessa, il principio di leale collaborazione rischia di saltare.
Il Comune ha ora 30 giorni per rispondere alla diffida. La scadenza è il 22 maggio 2026.

