venerdì,Aprile 19 2024

Dermatologia al Gom di Reggio, Valeria Falcomatà: «Illegittimità nomina Malara è inequivocabile»

«Continuerò a profondere il massimo impegno per l’Azienda presso la quale lavoro e per i bisogni di salute dei pazienti»

Dermatologia al Gom di Reggio, Valeria Falcomatà: «Illegittimità nomina Malara è inequivocabile»

«In merito alla nota pubblicata il 28 c.m. a firma della dott.ssa Malara, che reinterpreta la notizia riportata dagli organi di stampa della sentenza della Corte d’Appello che ha sancito l’illegittimità della sua nomina come direttore della UOC Dermatologia, corre l’obbligo, al fine di ristabilire la verità, precisare quanto segue. Due gradi di giudizio, il Tribunale e la Corte d’Appello, e cioè 4 giudici togati, tutti competenti ed esperti, hanno sancito testualmente ed in modo inequivocabile, scegliendo per brevità di prendere in considerazione solo 1 dei 12 vizi indicati nel mio ricorso, l’illegittimità della nomina della dott.ssa Malara nel posto che ha ricoperto in questi anni e conseguentemente la condanna dell’Azienda al risarcimento economico nei miei confronti».

Questo è quanto afferma la dottoressa Valeria Falcomatà in merito alle dichiarazioni della dottoressa dell’unità di dermatologia del Gom Giovanna Malara.

«D’altra parte come avrebbero fatto i giudici ad accordarmi un risarcimento senza aver accertato un atto illegittimo e un danno ingiusto, come sembrerebbe prospettare la nota della dott.ssa Malara? E’ bene a questo punto riportare testualmente alcuni passi delle due pronunce. Il Tribunale infatti ha scritto che la illegittimità della procedura discende dalla “violazione dei criteri di correttezza e buona fede ex artt.1175, 1375 c.c. che trasmodi in tal modo in una violazione anche dei canoni di cui all’art.97 Costituzione”.

La Corte d’Appello nella sentenza ha affermato la “accertata esistenza di una violazione dei criteri di attribuzione dei punteggi basata sull’adozione di un criterio manifestamente irragionevole ed estraneo a quelli contemplati dall’art.8 d.p.r.484/1997 e dalle premesse del verbale n.1 e come tale sindacabile in sede giudiziale” e che il punteggio illegittimo “è poi risultato decisivo ai fini della preferenza accordata alla Malara nella graduatoria”

Ogni commento sulla questione della manifesta illegittimità della procedura appare a questo punto sinceramente ridicolo. L’unica differenza tra le due pronunce è sulla forma di tutela accordatami che il Tribunale ritiene debba essere la ripetizione della procedura valutativa viziata,  mentre la Corte d’Appello identifica in un risarcimento del danno, tutt’altro che simbolico, che rappresenta un danno erariale per l’Azienda e la collettività, dovuto ad un agire che ha violato i canoni di “correttezza e buona fede” nella valutazione.

Sostenere che la fiduciarietà della nomina possa legittimare un agire illegittimo vuol dire non solo volere travisare le sentenze, ma anche teorizzare che la pubblica amministrazione possa impunemente nominare chi vuole in violazione delle norme e delle procedure fissate dalla legge. Ed infatti, per usare ancora le stesse parole della Corte d’Appello, “il carattere fiduciario della scelta non va confuso con la arbitrarietà ed insindacabilità, ben potendo essere la stessa valutata al fine di stabilire se sia il frutto della violazione dei canoni della buona fede e della correttezza (come più volte riconosciuto dalle SSUU della Cassazione)”.

E’ quindi proprio l’accertata violazione dei canoni di buona fede, imparzialità e correttezza (come più volte scrivono i giudici) che ha determinato il giudizio di illegittimità della procedura. E’ necessario poi chiarire nella maniera più categorica come, al contrario di quanto scritto incredibilmente nella citata nota, non esista né possa esistere alcuna sentenza del Tar che abbia mai respinto nel merito alcun ricorso sostenendo che “l’incarico di direzione non è passibile di annullamento in sede giudiziaria”. Il Tar, invece, chiamato a pronunciarsi sulla mancata esecuzione della sentenza di primo grado che ordinava la ripetizione delle prove, si è semplicemente dichiarato incompetente, indicando nel giudice ordinario l’autorità che avrebbe dovuto decidere.

Correttamente quindi alcune testate giornalistiche aveva riportato i fatti e cioè la notizia della illegittimità della nomina della dott.ssa Malara, dell’obbligo dell’Azienda di risarcirmi e della conseguente impossibilità della stessa di ottenere alcun rinnovo dell’incarico sulla base di un atto dichiarato illegittimo. Personalmente continuerò, come ho sempre fatto ed indipendentemente dalle funzioni, a profondere il massimo impegno per l’Azienda presso la quale lavoro e per i bisogni di salute dei pazienti».

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