La nota esplicativa del consiglio provinciale dell’ordine di Reggio Calabria
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«Accanto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che costituisce la forma comune di rapporto ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 81/15, il legislatore ha previsto il contratto di lavoro a tempo determinato quale ipotesi derogatoria finalizzata a consentire un utilizzo flessibile della manodopera in presenza di esigenze temporanee dell’impresa. La disciplina dell’istituto – spiegano i Consulenti del Lavoro del consiglio provinciale dell’ordine di Reggio Calabria – è contenuta negli articoli 19 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Elemento caratterizzante del contratto a termine è l’apposizione di un termine finale di durata al rapporto di lavoro, che deve risultare da atto scritto. La forma scritta costituisce requisito essenziale non soltanto sotto il profilo probatorio, ma quale condizione di legittimità dell’apposizione del termine, la cui mancanza comporta la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere indicati la durata del rapporto e, ove previsto dalla normativa vigente, le causali giustificative che legittimano il ricorso al lavoro a tempo determinato.
La normativa consente l’instaurazione di contratti a tempo determinato senza indicazione delle causali per una durata complessiva non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, esclusivamente in presenza di specifiche condizioni legittimanti. È inoltre ammessa la stipulazione di un ulteriore contratto della durata massima di dodici mesi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Le condizioni che consentono il superamento del limite dei dodici mesi sono riconducibili:
a) ai casi previsti dalla contrattazione collettiva;
b) in assenza di espresse indicazioni collettive, entro il 31 dicembre 2026, a esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
c) alla sostituzione di altri lavoratori.
Il legislatore ha previsto specifici divieti di ricorso al contratto a tempo determinato, in particolare nelle ipotesi di sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unità produttive nelle quali siano in corso sospensioni dell’attività con ricorso ad ammortizzatori sociali o in presenza di licenziamenti collettivi effettuati nei 6 mesi precedenti per mansioni equivalenti, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva, nonché nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano adempiuto all’obbligo di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro», concludono i Consulenti del Lavoro del consiglio provinciale dell’ordine di Reggio Calabria.

